CONFERMATA IN APPELLO L’ADOZIONE EX ART. 44 LETT. D) l. 183/1984 DA PARTE DELLA COMPAGNA, IN FAVORE DELLA FIGLIA MINORE DELLA PARTNER (Corte App. Roma, sez. minori, sentenza del 23.12.2015)

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Dopo aver respinto con precedente ordinanza l’istanza avanzata dalla PMM con l’appello volta a sollecitare la nomina di un curatore speciale alla minore, «ritenendo non individuabile nella fattispecie un conflitto di interessi tra la madre naturale e la minore», la Corte distrettuale ha ribadito quanto segue.
«Regola generale è che l’adozione è consentita ad una coppia di coniugi in possesso dei requisiti di legge e in favore di un minore dichiarato in stato di adottabilità (…) si tratta della cosiddetta “adozione piena o legittimante” che è irrevocabile, attribuisce al minore lo status di figlio degli adottanti e il loro cognome, lo inserisce a pieno titolo nella loro parentela, fa cessare il rapporto con la famiglia di origine della quale perde il cognome». 
Indi ha chiarito che «A questa regola può farsi eccezione nelle quattro ipotesi di cui all’art. 44 co. 1, che non richiedono lo stato di abbandono né il suo accertamento, trattandosi di casi volti a rispettare vincoli affettivi e relazionali preesistenti e/o a risolvere situazioni personali nelle quali l’interesse del minore a un’idonea collocazione familiare deve prevalere, finalizzati in sostanza alla instaurazione di vincoli giuridici significativi tra il minore e chi di lui stabilmente si occupa: l’adozione è consentita anche a chi non è coniugato e alla persona singola, non è previsto l’affidamento preadottivo, non cessano i rapporti con la famiglia di origine della quale il minore mantiene il cognome aggiungendovi quello dell’adottante, il consenso del genitore esercente la potestà (ora responsabilità genitoriale) è elemento necessario, l’adozione è revocabile per gravi motivi» (…). 
«In un tale contesto normativo, l’art. 44 co. 1 lett. d) quale clausola residuale (…) è stato dalla giurisprudenza ritenuto applicabile nell’ipotesi in cui il minore, non è in stato di abbandono per la presenza di un genitore accudente e (…) abbia maturato e consolidato un rapporto interpersonale di riferimento affettivo ed educativo con il convivente del genitore, tale da acquisire un’autonoma particolare rilevanza nella prospettiva dello sviluppo della personalità del minore che giustifica, nell’interesse di quest’ultimo, il riconoscimento giuridico del rapporto, dando una forma legale a ciò che di fatto già sussiste nella realtà della vita quotidiana e delle relazioni familiari (TM Milano, sentenza 62672007, C.A. Firenze sentenza 1274/12)…».
La Corte ha quindi respinto i motivi di gravame proposti, confermando la sentenza con cui è stata disposta l’adozione, ribadendo che «non si tratta quindi (…) di affiancare una seconda figura materna o di creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore, e valutare l’utilità per quest’ultima di riconoscimento di una bigenitorialità non ancora consentita dalla legge – attività che la Corte non ritiene di dover svolgere perché effettivamente fuorviante, soggetta a evidente strumentalizzazione ideologica e riservata al Legislatore (…) – ma di valutare il legame esistente tra la minore e la adottante, considerando quest’ultima autonomamente e non per relazione con la madre della minore, escludendo alcuna sovrapposizione del rapporto che lega le due figure adulte con quello di tipo filiale dell’adottante verso la minore, riconoscendo ad esso un contenuto di diritti/doveri di fatto già sussistenti ed attuati». Ha concluso affermando che, nel caso specifico, espletate le indagini ex art. 57 L. 184/1983 ed accertata in capo alla adottante la piena idoneità affettiva e capacità educativa con riferimento a tutti i profili di sostegno allo sviluppo della personalità della minore, il «rivestire di contenuto giuridico il rapporto di fatto esistente tra la bambina e la compagna della madre realizza il preminente interesse della minore».